RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE - RSPP

rev. 04/2024

Come definito dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, viene stabilito che all’interno di ogni azienda si rende obbligatoria la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

A seconda delle dimensioni dell’azienda ed anche a seconda della tipologia di azienda, la figura del RSPP può essere affiancata anche da, gli ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) che ha il compito di “aiutare” il responsabile nello svolgimento del lavoro assegnato.

RSPP, chi è?

Per definizione normativa, l’RSPP, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Di fatto, per poter essere un responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti relativi alla classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO in rischio BASSO, MEDIO o ALTO). La durata di tali percorsi formativi varia dalle 16 alle 48 ore in funzione del settore lavorativo.

La caratteristica fondamentale del RSPP è quella di essere un soggetto che svolge una funzione consultiva e propositiva, ovvero, è in grado di aiutare il Datore di lavoro nel:

- Rilevare i fattori di rischio, determinando nello specifico i rischi presenti all’interno dell’attività/processi produttivi e lavorativi;

- Elaborare un piano contenete le misure di sicurezza da applicare a tutela dei lavoratori;

- Presentare i piani formativi e informativi allo scopo di addestrare i lavoratori;

- Collaborare in modo continuativo con il datore di lavoro per elaborare dati riguardanti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, redigere misure preventive e protettive e saper leggere le relazioni del medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi.

RSPP datore di lavoro, interno o esterno!

La funzione di RSPP può essere esercitata dal datore di lavoro stesso se si tratta di un’azienda del settore aventi le seguenti caratteristiche:

- Artigiano o Industriale con un massimo di 30 lavoratori;

- Agricolo o Zootecnico con un massimo di 10 lavoratori;

- Ittico con un massimo di 20 lavoratori;

- Altri Settori con un massimo di 200 dipendenti.

In alternativa il datore di lavoro può, dopo aver verificato il possesso di formazione e specifiche capacità/requisiti professionali dei lavoratori, nominare un suo dipende come RSPP (interno).

Come ultima, ma non per ordine di importanza, il datore di lavoro può richiedere l’attribuzione dell’incarico di RSPP ad una persona esterna all’azienda (professionista esterno), previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge.

Ricordo infine che la nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08).

I compiti dell’RSPP

Il RSPP a differenza del DATORE DI LAVORO, è una figura che NON detiene il potere di spesa all’interno del contesto lavorativo, anche quando si tratta di attuare le misure di sicurezza. Esse infatti, rimangono sempre e comunque in capo al datore di lavoro.

Nello specifico l’RSPP deve provvedere a:

- individuare i fattori di rischio aziendali;

- effettuare una valutazione dei rischi;

- individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.

RSPP - responsabilità

Il RSPP è un soggetto che opera in posizione di neutralità, essendo un semplice ausiliario del datore di lavoro, non è infatti direttamente responsabile del suo operato, proprio perché non possiede un potere decisionale e di spesa.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha il compito di assistere il datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, prospettando vari e complessi interventi per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. L’RSPP, infatti, risponde insieme al datore di lavoro ogni qual volta il verificarsi di un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Detto ciò l’RSPP non ha un autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.

Secondo la Cassazione, il RSPP è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni devono essere fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che è quest’ultimo che viene chiamato a rispondere delle sue eventuali negligenze.

ROBERTO P. GERMANI
HSE Consultant - R.S.P.P.


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