FORMAZIONE in AZIENDA

FORMAZIONE

La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato),  l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro; per i soli collaboratori famigliari, la formazione è facoltativa.

Tale formazione deve essere impartita entro 60 giorni in occasione dall'assunzione e comunque, nel periodo di transizione, il lavoratore non formato, non può essere esposto a rischi che ne compromettano la salute.

La normativa prevede un’articolata attività di formazione ed aggiornamento per i lavoratori di tutti i settori, in particolare, la norma prevede che in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione e comunque, nel periodo di transizione, il lavoratore non formato, non può essere esposto a rischi che ne compromettano la salute.

Ogni lavoratore deve essere sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda), alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore ), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato dalla stessa azienda/attività sul proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

La suddetta formazione ha validità per 5 anni dalla data di esecuzione. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario provvedere ad aggiornare la formazione suddetta con la frequenza di un corso di 6 ore.

Tale formazione, prevista nell’Accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria, non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I., ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …), i quali andranno conseguentemente trattati a parte.

Al fine di permettere a tutti le imprese di adempiere alle disposizioni obbligatorie, saranno costantemente organizzati specifici corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ogni azienda, organizzazione o impresa, a prescindere dalle dimensioni e dalla attività svolta, deve attuare quanto prescritto dal T.U. in materia di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ex art. 37 D.Lgs 9 Aprile 2008 nr. 81 e s.m.i.).

Lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze, addetti al primo soccorso e ogni figura specializzata che necessiti di formazione specifica (conducenti Carrelli elevatori, Carro ponte, Quota, DPI di IIIcat., CORONAVIRUS, etc…), deve essere formata e addestrata al fine di prevenire possibili infortuni legati ai rischi emersi dalla valutazione dei rischi.

Rimango a disposizione per un check-up gratuito dello stato di fatto ed eventualmente per organizzare formazione ON-JOB ai lavoratori. Inoltre, la collaborazione con centri di formazione altamente specializzati e organizzati per erogare formazione in aula per le figure preposte (RLS, ASPP, Addetti, etc…), completa l'offerta per corsi specialistici che possa rispondere ad ogni esigenza.

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ROBERTO P. GERMANI
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