O.d.V. - SICUREZZA (d.lgs 231/2001)

rev. 07/2024

L’organo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale del Modello organizzativo 231 e in genere, dei programmi di conformità ai requisiti. L’Organismo di Vigilanza (O.d.V.), può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni. L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione, sono i principali attributi che devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza è generalmente responsabile di:

- Proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello (ad esempio, a seguito di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell'impresa, di modifiche al quadro normativo di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso);

- Vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari (ad esempio, verificando l’effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure, etc.);

- Gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari;

- Gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello.

L’organismo di Vigilanza è quel soggetto responsabile di sorvegliare e di verificare regolarmente l’efficacia del Modello, di segnalare eventuali deficienze del Modello, di aggiornare il Modello in seguito a modifiche normative o d organizzative; ha l’obbligo di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione, organizza l’informazione e formazione.

Quest’ultima, se rivolta ai dipendenti e collaboratori aziendali, interni ed esterni, sulla conoscenza delle varie fasi per la realizzazione di un MOGC 231, (individuazione e valutazione dei rischi, pianificazione e attuazione di misure preventive e correttive, sistema sanzionatorio, flussi informativi con OdV, etc.), rappresenta un punto fondamentale per garantire poi l’efficace attuazione del modello stesso nell’organizzazione.

L’organismo deve essere anche dotato della necessaria continuità d’azione, per poter operare efficacemente, e ciò presuppone quindi una composizione mista, di membri interni ed esterni, e la necessità di evitare in esso la presenza di soggetti dotati di poteri operativi, privilegiando invece figure con elevata attitudine al controllo, dotate della necessaria professionalità ed esperienza.

Per gli enti di piccole dimensioni, il D.Lgs. 231/2001 prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere direttamente con l’organo amministrativo ma essendo la materia prevenzionistica un tema di fondamentale importanza, in riferimento ai "reati presupposto" in caso di violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies - articolo aggiunto dalla L. 123/2007), sempre più aziende, indipendentemente dalle dimensioni, decidono di nominare un membro esterno all'interno dell'OdV, che abbia capacità e competenze per la verifica della conformità legislativa.

Per questo motivo l'incarico di "membro esterno dell'OdV" è tra i più richiesti per assolvere ai compiti di vigilanza in materia Sicurezza Sul Lavoro.

ROBERTO P. GERMANI
HSE Consultant - R.S.P.P.


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