GESTIONE APPALTI - la Valutazione dei Requisiti di Idoneità Tecnico Professionale
"basta l'acquisizione dell'Autocertificazione?"
(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)
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02 luglio 2024
Premessa
L’appalto è un contratto con il quale il committente (Datore di Lavoro), incarica l’appaltatore (fornitore), di realizzare un’opera o un servizio (lavori, servizi o forniture), dietro il pagamento di un importo pattuito.
Il subappalto, invece, è un contratto mediante il quale l’appaltatore (fornitore), incaricato di realizzare un’opera o un servizio dal committente, affida a sua volta ad un altro soggetto (subappaltatore), il compimento di lavori, servizi e forniture. Durante queste attività si creano diverse condizioni di rischio rispetto a quelle abitualmente presenti nell’azienda committente e cioè le attività svolte dal personale esterno si sovrappongono a quelle eseguite dal personale interno dell’azienda andando a creare i cosiddetti rischi interferenziali durante lo svolgimento del "processo produttivo".
Per prevenire o ridurre questi rischi è necessario implementare una procedura di valutazione degli appalti e dei fornitori, che coinvolga sia il committente sia i diversi appaltatori interessati, con lo scopo di assicurare il rispetto di procedure di sicurezza. Il Datore di lavoro Committente è investito dal compito di promuovere il coordinamento e in un'ottica propositiva, ha anche il compito di farsi garante della promozione dei principi e delle politiche che garantiscano gli adempimenti in materia prevenzionistica.
In quest’ottica si inserisce l’art. 26 D.Lgs. 81/08 che individua gli obblighi sulla sicurezza nella gestione dei contratti di appalto e stabilisce l’obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il DUVRI. Non valutare correttamente i rischi interferenziali comporta la possibilità di incorrere in reati punibili sia amministrativamente che penalmente.
L'Idoneità dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale
Il datore di lavoro deve sottostare ad una serie di obblighi, in primis, quello di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese a cui vuole affidare i lavori o servizi. Il comma 1 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 stabilisce proprio che il datore di lavoro committente deve verificare che l’impresa o il professionista esterno sia, innanzitutto, in regola con le normative in materia di diritto del lavoro e di salute e di sicurezza sul lavoro (ultimi aggiornamenti testo unico sicurezza sul lavoro).
Questa verifica viene effettuata dal datore di lavoro committente mediante l’acquisizione di 2 documenti:
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- un’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
L’autocertificazione in materia di sicurezza è l’elemento base su cui fare affidamento quando si vuole verificare l’idoneità tecnico professionale di una ditta o di un tecnico esterno cui affidare un lavoro o un servizio. Ma è sufficiente?
In caso di infortunio di un lavoratore, il committente può essere coinvolto in un processo penale?
Cosa significa idoneità tecnico professionale
Per Idoneità Tecnico Professionale s'intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori o ai servizi da realizzare o fornire. Questo concetto viene definito dall'art. 89 c.1 d.lgs. n. 81/2008. Come abiamo visto in premessa, deve essere richiesta ogni qualvolta un’azienda affida lavori, servizi e forniture a una ditta o a un lavoratore autonomo.
L’articolo che regola i rapporti fra committente e appaltatore in materia di sicurezza (art. 26 del D.lgs. 81/2008), richiede che la ditta appaltatrice debba esibire al datore di lavoro committente, una serie di documenti tra cui l'autocertificazione.
Tuttavia, l'acquisizione dell'autocertificazione senza la verifica documentale, come più volte chiarito dalla suprema Corte, non è sufficiente e in caso di infortunio - il Datore di Lavoro committente - qualora si fosse limitato a un controllo puramente documentale dell’idoneità tecnico professionale, potrebbe essere esposto alla violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo e questo comportamento potrebbe essere interpretato come negligente* (cfr.: art. 43 Codice Penale).
Come tutelarsi?
È opportuno, perciò, una verifica dell’effettivo possesso da parte dell’appaltatore delle capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature a norma e adempienti ai requisiti della norma, quali: idoneità dei lavoratori, attestati di formazione, nomine e tutta la documentazione che definisce concretamente l’effettiva idoneità tecnico professionale.
In caso il Datore di Lavoro della committenza, valutato il rischio di esposizione in rapporto al lavoro e/o servizio richiesto e in funzione dell'esposizione ai possibili rischi a cui vengono esposti i lavoratori, può decidere di limitarsi alla semplice acquisizione dell'autocertificazione nella consapevolezza di esporsi a possibili violazioni della tutela in materia di sicurezza sul lavoro.
Riferimenti:
art. 26 d.lgs 81/2008
art. 89 d.lgs 81/2008
Allegato XVII d.lgs 81/2008
cfr.: art. 43 Codice Penale
*Definizioni:
negligenza - Per negligenza si intende la colpa di non aver compiuto un'azione che si sarebbe dovuta compiere. Include i concetti di mancanza di impegno o di attenzione, di disinteressamento nel compimento dei propri doveri o delle mansioni assegnate.
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10 Giugno 2024
FORMAZIONE LAVORATORI - "bozza definitiva" del nuovo ACCORDO STATO REGIONI
(aggiornamento: 4 luglio 2024)
Con una nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la "bozza definitiva" del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
Dopo un'attesa di due anni (la pubblicazione sarebbe dovuta avvenire nel giugno del 2022), l'iter di definizione del nuovo Accordo dovrebbe quindi essere giunto al termine, dato che il Ministero del Lavoro ha presentato la bozza come "definitiva".
Si attende, dunque, solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe arrivare dopo l'estate.
In questa informativa vediamo di capire meglio cos'è il nuovo Accordo Stato Regioni e le principali novità in tema di formazione alla sicurezza sul lavoro soprattutto per i Datori di Lavoro.
Cos'è il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione e cosa cambia
Come previsto all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per provvedere "all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione".
Tale Accordo, arrivato solo ora alla fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per garantire:
- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento (sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa).
In sostanza, con il nuovo Accordo Stato Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vengono revisionati e accorpati tutti gli Accordi precedentemente vigenti, ovvero:
- Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori;
- Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e le attrezzature di lavoro;
- Accordo del 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Inoltre, verrà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.
Formazione e organizzazione dei corsi: le principali novità del nuovo Accordo
Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, per quanto riguarda i percorsi formativi, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:
- datori di lavoro: il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore. L'aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 ore;
- preposti: la durata del corso passa da 8 a 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore;
- dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:
- macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
Non solo, vengono anche definiti gli obiettivi e i contenuti formativi del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177/2011. Sarà composto da un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e da un modulo pratico di 8 ore, per un totale quindi di 12 ore.
Dal punto di vista dell'organizzazione dei corsi, invece, vengono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:
- il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso, non sarà più di 35 discenti ma di 30 (limite non valido per i corsi in modalità e-learning);
- per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;
- sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell'apprendimento;
- dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
Nuovo Accordo Stato Regioni: i soggetti formatori
Nella "bozza definitiva" del nuovo Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (compresi seminari e convegni), oltre al DATORE di LAVORO* che può ricoprire la figura di SOGGETTO FORMATORE per i propri Lavoratori/Preposti/Dirigenti, vengono classificati come:
- soggetti "istituzionali";
- soggetti "accreditati";
- altri soggetti.
Dei primi fanno parte le amministrazioni pubbliche (es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco - o corpi provinciali per Trento e Bolzano - Formez, SNA, Ordini e collegi professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
I soggetti "accreditati" sono i formatori accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ed è necessario che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (opportunamente documentata). In deroga, solo per i corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
Infine, rientrano tra gli "altri soggetti":
- i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;
- gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
- le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).
In generale, la bozza dell'Accordo, prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.
* NOTA - Datore di Lavoro come SOGGETTO FORMATORE?
Si, in Italia, il datore di lavoro può erogare formazione ai lavoratori.
Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/2008 smi), gli articoli 37 e 73 prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai propri lavoratori, adeguata formazione ed addestramento, tale da garantire loro la sicurezza e la protezione dai rischi correlati alle attività di lavoro chiamati a svolgere. Questa formazione (obbligatoria ed imposta per legge) riguarda sia l’ingresso nel mondo del lavoro che l’aggiornamento periodico in relazione alle mansioni svolte, alle attrezzature ed ai prodotti chimici pericolosi.
Il datore di lavoro può organizzare corsi di formazione avvalendosi di risorse interne o esterne avvalendosi ai sensi dell’art. 37.comma 12, della collaborazione di OPN e/o del sindacato a cui aderisce.
In alternativa, il datore di lavoro può ricorrere a risorse interne o esterne quali enti di formazione accreditati a livello regionale, ad associazioni o enti di diretta emanazione del sindacato a cui egli aderisce nell’ambito dell’attività del datore di lavoro.
La possibilità di organizzare la formazione ai datori dei lavori è dunque attribuita dall’accordo CSR del 21/12/2011 rep. n. 221 (confermata poi nella nuova "bozza definitiva") e dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 che indica e definisce i REQUISITI dei DOCENTI (fonte AIFOS). (vedi AUTOCERTIFICAZIONE del docente formatore).
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI "bozza definitiva di giugno 2024"
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ROBERTO P. GERMANI
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